Lottizzazione a Pachino, esposto di Legambiente alla Procura

Siracusa e la sua provincia sono ricchi di siti a comprovate caratteristiche naturalistiche ma una coscienza ambientalistica difficilmente attecchisce da queste parti !

Legambiente Pachino – Lottizzazione contrada Cavettone – Comune di Pachino
Alla Procura della Repubblica di Siracusa
L’Associazione Legambiente Comitato Regionale Onlus con sede in Palermo Via Tripoli 3 – 90138, espone quanto segue:
In territorio di Pachino contrada Cavettone sono in corso di realizzazione lavori mirati ad una lottizzazione facente capo alla Società Marzamemi Resort s.r.l. e Agritur s.r.l… Tali lavori sono stati assentiti a seguito di una serie di autorizzazioni e permessi a costruire incuranti dei vincoli che si sono succeduti nell’area e che ne avrebbero dovuto impedire sia l’assenso che la realizzazione, intervento che si sta rivelando pregiudizievole ed in violazione di patrimoni paesaggistici ed ambientali di grandissima rilevanza.Il  piano di lottizzazione, di che trattasi, è stato approvato ben dieci anni fa, dal Consiglio Comunale di Pachino con verbale di delibera n° 101 del 16/09/1998 secondo quanto redatto dal progettista e alle condizioni allora espresse dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa con il foglio n° 8715 del 30/10/1997 ( e solo ai fini della tutela paesaggistica).
Tale assenso della Soprintendenza veniva, prima ancora che iniziassero i lavori, revocato con nota n° 9373 del 24/12/1998  in quanto le costruzioni incidevano la Grotta del Fico, sì da motivare la necessità di effettuare  accertamenti di compatibilità.
Con nuova nota n° 27430 del  10/11/2009,  esperite le indagini descritte nella nota n. 23742 del 2/10/2009 mirate alla salvaguardia della grotta del Fico, la Soprintendenza esprimeva parere favorevole ai sensi dell’ art. 146 del D. Leg.vo 42/04 alle condizioni espresse nella nota in epigrafe, ma sempre ai soli fini della tutela paesaggistica dei luoghi, riservando comunque alla valutazione dell’amministrazione comunale la verifica della compatibilità in materia urbanistico-edilizia.Nella stessa delibera consiliare del Comune di Pachino, n° 101 del 16/09/1998, veniva anche approvato lo schema di convenzione che veniva stipulata dall’allora sindaco pro – tempore e che veniva formalizzata in data 28/01/2000 con atto n° 6515 e con durata decennale.
Il servizio Beni Archeologici della Soprintendenza onde rilasciare il proprio parere sul progetto esecutivo, con nota n° 1372 del 29/1/2010 richiedeva alla ditta di effettuare sotto il coordinamento tecnico scientifico della stessa Soprintendenza, una indagine geognostica per accertare che non ci fossero interferenze tra il percorso ipogeico della Grotta del Fico, le testimonianze archeologiche e le opere in progetto  e la data di inizio lavori (compresi quelli non ricadenti in prossimità della Grotta del Fico), e ciò al fine di poter attivare i propri controlli.
Con la stessa nota l’ufficio Beni Archeologici faceva notare che la ditta non aveva dato alcun seguito alla nota n° 17100 del 06/7/2009 impedendo di fatto all’ufficio stesso di esaminare la proposta progettuale della lottizzazione. Con deliberazione n° 96 del 19/05/2010 la Giunta Municipale in attuazione dell’art. 17 della sopracitata convenzione, concedeva una proroga per ulteriori cinque anni, confermando in toto le condizioni previste originariamente.
In data 28/07/2010, con nota n. rep. 3491, l’Amministrazione dava facoltà al proponente di variare le disposizioni dei fabbricati, fermo restando gli indici volumetrici previsti nel piano di lottizzazione, e procedeva alla stipula dell’atto di proroga fissando il termine di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al progetto di lottizzazione in massimo di cinque anni decorrenti dalla data della concessa proroga. Il progetto originario intanto veniva modificato e pertanto con relazione tecnica di parte la ditta ribadiva di avere rispettato gli indici di progetto così come da piano di lottizzazione approvato in Consiglio Comunale. Successivamente la Soprintendenza dovendo nuovamente rilasciare il proprio parere sul progetto esecutivo, richiedeva specificatamente di salvaguardare la Grotta del Fico  indicando nuove precise direttive. Alla luce di quest’ultimo parere il Responsabile del Servizio Urbanistica esprimeva il proprio parere favorevole   alla realizzazione della lottizzazione. Nella seduta  del 24/11/2010 la Commissione Edilizia Comunale in merito all’esame della pratica edilizia n° 164/2008  Marzamemi Resort s.r.l. riteneva di dover sospendere l’esame della stessa pratica al fine di acquisire una ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale. Con nota prot. n° 39027 del 03/12/2010 la Società Marzamemi Resort s.r.l. chiedeva il riesame da parte della Commissione Edilizia Comunale del progetto esecutivo relativo al Piano di Lottizzazione per la realizzazione di un villaggio turistico in zona C1 di contrada Lettiera – Calafarina producendo memorie scritte e richiedendo una audizione .Al termine dell’audizione la Commissione Edilizia Comunale si determinava a non portare la pratica edilizia nuovamente all’esame del Consiglio Comunale e optava per richiedere semplicemente un parere tecnico all’Ufficio Legale e Contenzioso che rispondeva con nota n° 1238 del 13/01/2011 dichiarando che quanto esaminato a suo tempo dal Consiglio Comunale fosse stato ampiamente esaustivo e che non vi era alcun motivo per cui lo stesso Consiglio dovesse “esprimersi ulteriormente sotto il profilo urbanistico per la lottizzazione de qua”.Il Consiglio Comunale è stato quindi di fatto escluso da ogni valutazione nuova sulla variante che ben avrebbe dovuto riadottare, tenuto conto della diversa e nuova incidenza urbanistica. Tale variante sopravveniva dopo l’adozione del piano paesaggistico, ricadendo la lottizzazione quasi interamente all’interno delle aree denominate  “19d” e “19b” del Piano Territoriale Paesaggistico ambiti 14 e 17 della Provincia di Siracusa. Per queste aree le Norme di Attuazione prevedono rispettivamente il livello massimo di tutela, 3, e livello di tutela 1 (si vedano lo stralcio della tavola 30_8 e lo stralcio delle Norme di attuazione). Nel dettaglio, nell’area “19d” non è consentito realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste…realizzare infrastrutture e reti…”, divieto che coinvolge direttamente ed irrimediabilmente la lottizzazione edificatoria in corso avanzato di lottizzazione, ed i cui lavori procedono per porre spregiudicatamente avanti al fatto compiuto qualsiasi iniziativa di fermo cantiere e ridutio in  pristino stato dei luoghi. Viziato infatti deve dirsi l’iter autorizzativo, che và quindi quantomeno disapplicato dal giudice ordinario, in attesa che il giudice amministrativo possa disporre qualsiasi misura cautelare: infatti il progetto ha ottenuto nel 2009 e nel 2010 due pareri favorevoli dall’autorità di controllo ambientale, ma tali pareri erano chiaramente condizionati, da parte della Soprintendenza di Siracusa – sezione paesaggistica e sezione archeologica, ed inoltre è sopravvenuto il Piano Paesaggistico,  adottato il 1 febbraio 2012 (D.A. n.98). Da tale data, ai sensi dell’art.143, comma 9, del D. Lgs. 22 gennaio n.42 e s.m.i., non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134 del medesimo decreto legislativo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel Piano stesso. Inoltre l’art. 48 delle Norme di Attuazione a pag. 246 chiarisce che le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai BB. CC. AA… restano valide per il termine di cinque anni dalla data del rilascio …limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude la loro realizzazione. E’ evidente che il progetto di lottizzazione, seppur autorizzato anteriormente all’adozione del piano paesistico,  risulta oggi in piena violazione delle norme di esso Piano Paesaggistico e quindi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 22 gennaio n.42 e s.m.i). Inoltre l’Amministrazione Comunale, all’adozione del Piano Paesistico avrebbe dovuto modificare l’area Ct1 del PRG  alla luce delle nuovo regime di vincolo contenuto nel Piano Paesaggistico. Infatti nell’art. 6 delle Norme di Attuazione si legge…In questi territori, i piani urbanistici redatti dalla Provincia regionale e dai Comuni interessati e i regolamenti delle aree naturali protette di cui all’art. 6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.
E’ chiarissimo quindi che secondo l’Associazione che propone il presente esposto le opere in corso devono dirsi in violazione di legge, devono dirsi in violazione dell’art. 734 del Codice Penale, in quanto costituenti deturpazione di bellezze naturali, così qualificate dal piano paesistico, oltre che le ipotesi incriminatrici previste dal Codice dei Beni Culturali.
Si chiede che codesta spett.le Procura della Repubblica Voglia adottare ogni misura cautelare per evitare ulteriore scempio al sito.
Si chiede inoltre di essere informati nel caso di domanda di archiviazione, per esercitare tutte le facoltà della parte offesa.
                        Il presidente regionale
                        Arch. Mimmo Fontana

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